STATUTO DELLA FONDAZIONE

"GIUSEPPE DESSI'"

ARTICOLO 1
SEDE

E’ costituita, con sede in Villacidro, la Fondazione denominata “Giuseppe Dessì”, secondo le disposizioni vigenti previste dalla Legge Regionale 9 giugno 1989 n. 35.

ARTICOLO 2
FINALITA’ DELLA FONDAZIONE

a) analisi sistematica e valorizzazione dell’opera letteraria e del messaggio culturale e umano di Giuseppe Dessì;
b) studio delle culture contemporanee e delle relative forme di comunicazione; studio della psicologia e dei modi di relazione dei soggetti, gruppi, comunità; studio delle espressioni (linguaggi) della comunicazione letteraria e artistica nelle varie forme: scritta, visiva, grafica, orale, musicale;
c) analisi e studio del rapporto dell’uomo con la natura e del suo intervento a tutela dell’ambiente;
d) studio dei processi e delle trasformazioni messi in atto dall’uomo nelle attività economiche, sociali e culturali nella Sardegna dell’età contemporanea;
e) promozione, anche fuori della Sardegna, di incontri e di attività culturali che si richiamano alla realtà regionale ed al suo patrimonio culturale;
f) coordinamento e gestione, d’intesa con il comune di Villacidro, delle manifestazioni collegate al Premio Letterario Nazionale Giuseppe Dessì;
g) promozione e organizzazione di concorsi letterari ed artistici con le istituzioni scolastiche in ambito territoriale, regionale e nazionale;
h) acquisizione, tutela, salvaguardia e conservazione del fondo librario e documentario già di proprietà dello scrittore Giuseppe Dessì;
i) istituzione, presso la Fondazione, di una biblioteca propria aperta al pubblico, di un centro di documentazione e di informazione dotato di personale qualificato, nonché di un parco giardino.

ARTICOLO 3
PATRIMONIO

La Fondazione è un’istituzione culturale senza scopo di lucro.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
1) dalla casa dello scrittore sita in Via Roma n. 65, Villacidro (VS);
2) da una biblioteca specializzata e da un centro di documentazione sull’opera dello scrittore e sulla sua diffusione.
3) dal contributo annuale di € 180.000,00 (centoottantamila virgola zero zero), assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna per le spese di funzionamento e di gestione del progetto culturale;
4) da altri eventuali immobili limitrofi o comunque nel territorio comunale, necessari per lo svolgimento delle varie attività culturali che verranno programmate ed organizzate.
A tal fine la Fondazione è legittimata a ricevere donazioni ed erogazioni che possono contribuire ad incrementare il patrimonio ed a sviluppare le iniziative culturali e sociali.

ARTICOLO 4
ENTRATE

Le entrate sono costituite:
a) dal reddito (incremento di valore) del patrimonio;
b) dai contributi acquisiti a qualsiasi titolo da erogazioni dei fondatori, di enti e di terzi sostenitori;
c) dai proventi eventualmente derivanti dalle ricerche, studi ed altre iniziative svolte dalla Fondazione.
Tutte le entrate saranno integralmente destinate al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

ARTICOLO 5
FONDATORI E SOSTENITORI

Il comitato direttivo può riconoscere il titolo di fondatore a coloro - persone o enti di fatto - che abbiano acquisito con atti concreti, particolari benemerenze nel campo della cultura e contribuito a dare lustro alla Fondazione attraverso la divulgazione e la valorizzazione dell’opera dello scrittore all'interno ed al di fuori del territorio comunale.
Tali determinazioni dovranno essere assunte dal Comitato Direttivo con deliberazioni adottate all’unanimità.

ARTICOLO 6
ORGANI

Sono organi della Fondazione:
a) il Comitato Direttivo;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori;

ARTICOLO 7
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto:
a) dal Sindaco del Comune di Villacidro o da un suo delegato;
b) da 2 (due) membri del Consiglio Comunale, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
c) da 3 (tre) membri nominati dall'Assessore della Regione Sarda competente in materia di beni culturali e ambientali, espressione qualificata delle istituzioni culturali del territorio;
d) dal prof. Francesco Dessì, figlio dello scrittore, ovvero, qualora egli non possa o non voglia accettare l'incarico o in seguito intenda rinunciarvi, dalla di lui moglie, prof.ssa Laura Beani, ovvero, qualora quest'ultima non possa o non voglia accettare l'incarico o in seguito intenda rinunziarvi, dalla loro figlia Arianna Dessì.

ARTICOLO 8
COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

a) provvede alla nomina del Presidente;
b) provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto;
c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'ente;
d) delibera l'approvazione del bilancio preventivo entro il mese di novembre e del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario;
e) presenta annualmente una relazione annuale di merito e finanziaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera B, della legge Regione Sardegna 9 giugno 1989 n. 35;
f) autorizza il Presidente ad assumere in gestione diretta le attività rientranti negli scopi statutari della fondazione;
g) elabora il piano delle attività nel rispetto delle finalità culturali statutarie di cui all'articolo 2;
h) promuove ed organizza iniziative culturali finalizzate alla conoscenza del patrimonio letterario sardo e, in particolare, dell'opera di Giuseppe Dessì;
i) istituisce borse di studio mirate alla ricerca e allo studio della comunicazione letteraria, teatrale, artistica, destinate a laureati, a studiosi ed a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, da assegnare con concorso pubblico;
j) mantiene e cura i rapporti con la Giuria del Premio Letterario Giuseppe Dessì e ne coordina il funzionamento;
k) delibera le modifiche dello statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione nei modi di legge.

ARTICOLO 9
IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza tra i suoi componenti.
Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato direttivo.
Il Presidente della Fondazione:
a) nomina tra i componenti del Comitato Direttivo il Vice Presidente;
b) propone al Comitato Direttivo la nomina di tre Revisori dei Conti;
c) convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo;
d) esegue le deliberazioni del Comitato Direttivo;
e) sovrintende al funzionamento amministrativo della Fondazione;
f) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.
Il Presidente, in qualità di rappresentante legale della Fondazione verso terzi e in giudizio, mantiene e cura i rapporti con le Istituzioni.
Il caso di assenza o impedimento viene sostituito ad ogni effetto e con gli stessi poteri dal Vice Presidente.

ARTICOLO 10
CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato nella sede della Fondazione(o in altro luogo, se necessario) dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con atto formale da comunicarsi agli aventi diritto mediante posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione, con l'indicazione dettagliata dell'ordine del giorno. In casi d'urgenza la convocazione può avvenire con semplice comunicazione telefonica almeno 24 ore prima della riunione.
La seduta è valida in presenza della maggioranza dei componenti in carica; la validità degli atti assunti è deliberata dalla maggioranza dei presenti.
Il Comitato Direttivo tiene di norma una seduta per la deliberazione del Bilancio di previsione con allegato il piano annuale della attività e del Conto consuntivo; è convocato ogniqualvolta si ritiene opportuno, ovvero quando la metà più uno dei componenti ne faccia richiesta scritta motivata.

ARTICOLO 11
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Direttivo sceglie, fra persone estranee agli organismi della Fondazione, con l'incarico di curare l'esecuzione delle deliberazioni, un Segretario Generale.
Al Segretario spetta, inoltre, di provvedere, sulla base delle direttive del Presidente, a quanto occorre per la ordinaria gestione della Fondazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, provvedendo alla redazione dei relativi verbali.
Entro i suddetti limiti il Consiglio Direttivo può conferirgli la facoltà di firma.

ARTICOLO 12
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Comitato Direttivo; il Presidente deve essere iscritto all’Albo professionale di categoria e dotato di specifica competenza in materia economica, giuridica, amministrativa e contabile.
Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
I revisori partecipano alle sedute del Comitato Direttivo e collaborano nelle funzioni di indirizzo e di controllo del piano esecutivo e di gestione sia in termini di coerenza con gli indirizzi adottati sia in termini di realizzazione degli obiettivi e raggiungimento dei risultati.
Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.
Per quanto non contenuto nel presente articolo, si rimanda degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 13
DURATA DELLE CARICHE

Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo durano in carica cinque anni e possono essere confermati. L'incarico attribuito al prof. Francesco Dessì ed ai vari componenti della famiglia Dessì è a tempo indeterminato e cessa solo quando l'interessato non possa o non voglia proseguire.

ARTICOLO 14
NORMA TRANSITORIA

Per quanto non regolamentato dal presente Statuto, si rinvia alla legge Regione Sardegna n. 35 del 9 giugno 1989, istitutiva della Fondazione, ed al Codice Civile.

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