Art.1
SEDE
E' costituita, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale 9/6/89 n.35., la Fondazione "Giuseppe Dessì", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede a Villacidro in via Roma 49. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ( in breve ONLUS), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art.2
FINALITA'
Scopo
della Fondazione è quello di promuovere ed attuare:
1)
analisi
sistematica e valorizzazione dell'opera letteraria e del messaggio umano di
Giuseppe Dessì;
2)
studio
delle culture contemporanee e delle relative forme di comunicazione; studio
della psicologia e dei modi di relazione di soggetti, gruppi, comunità; studio
delle espressioni letterarie ed artistiche, in forma scritta, visiva e orale;
3)
analisi
dei problemi legati al rapporto dell'uomo con la natura;
4)
studio
delle trasformazioni produttive, sociali e culturali della Sardegna nella
realtà contemporanea;
5)
promozione
anche fuori dell'Isola di incontri e attività culturali collegate alla realtà
sarda ed al suo patrimonio letterario;
6)
coordinamento
e gestione, d'intesa col Comune di Villacidro, delle manifestazioni collegate
al Premio Letterario Nazionale Giuseppe Dessì e organizzazione di concorsi
letterari ed artistici nell'ambito della comunità scolastica non soltanto
ricadente nel Comprensorio di Villacidro;
7)
istituzione
presso la Fondazione di una biblioteca propria aperta quotidianamente al
pubblico e dotata di personale qualificato; di un centro di documentazione e di
altre attività informative, nonché di un parco giardino.
E'
fatto divieto alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali,
ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui all'art.10 coma 5 del D.Lgs 4/12/97 n.460. In
particolare svolgerà anche attività rivolte all'elevazione socio-culturale in
generale dei cittadini sardi, in posizione di svantaggio economico-sociale
rispetto al contesto nazionale ed europeo.
La
Fondazione inoltre dovrà:
a)
non
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura;
b)
rispettare
l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali, ovvero di quelle ad esse
direttamente connesse;
c) rispettare l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma190, della Legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.3
PATRIMONIO
La Fondazione non ha scopi di lucro.
Il patrimonio della Fondazione è
costituito:
1)
dalla
casa dello scrittore sita in Via Roma n. 49 a Villacidro (Cagliari);
2)
dalla
biblioteca privata di Giuseppe Dessì costituita da circa quattromila volumi
donati dalla vedova dello scrittore Signora Luisa Dessì;
3)
dalla
somma di Lire 90.000.000 (novantamilioni) annui concessa dalla Regione Autonoma
della Sardegna per il funzionamento e la gestione della Fondazione;
4) da altri eventuali stabili o terreni limitrofi o comunque interni al territorio comunale, necessari per dotare la Fondazione di sale per manifestazioni, riunioni di gruppi di lavoro, e da tutti gli altri beni che ulteriormente le pervenissero, intendendosi a tal fine legittimata a ricevere donazioni ed erogazione che le pervenissero.
Art.4
ENTRATE
Le entrate sono costituite:
a)
dal reddito
del patrimonio;
b)
dalle
somme a qualsiasi titolo acquisite da erogazioni dei fondatori e di terzi;
c)
dai
proventi eventualmente derivanti dalle ricerche, studi ed altre iniziative
svolte dalla Fondazione.
Tali
proventi, detratte le relative spese, devono essere integralmente destinati al
raggiungimento delle finalità della Fondazione.
Art.5
SOCI SOSTENITORI
Il Consiglio Direttivo potrà a sua
discrezione estendere la qualifica onoraria di Socio Sostenitore a coloro, persone
o enti di fatto, che abbiano acquisito particolari benemerenze, nei confronti
della Fondazione.
Tali determinazioni dovranno essere
assunte con deliberazione presa a maggioranza di due terzi dei membri del
Consiglio Direttivo.