ART. 1
SEDE
E’ costituita, con sede in Villacidro, la Fondazione denominata “Giuseppe Dessì”, secondo le disposizioni vigenti prevista dalla Legge Regionale 9.6.1989 n. 35.
ART. 2
FINALITA’ DELLA FONDAZIONE
a) analisi sistematica e valorizzazione dell’opera letteraria e del messaggio culturale e umano di G. Dessì;
b) studio delle culture contemporanee e delle relative forme di comunicazione; studio della psicologia e dei modi di relazione dei soggetti, gruppi, comunità; studio delle espressioni (linguaggi) della comunicazione letteraria e artistica nelle varie forme: scritta, visiva, grafica, orale, musicale;
c) analisi e studio del rapporto dell’uomo con la natura e del suo intervento a tutela dell’ambiente;
d) studio dei processi e delle trasformazioni messi in atto dall’uomo nelle attività economiche, sociali e culturali nella Sardegna dell’età contemporanea;
e) promozione anche fuori della Sardegna di incontri e di attività culturali che si richiamano alla realtà regionale ed al suo patrimonio culturale;
f) coordinamento e gestione, d’intesa con il comune di Villacidro, delle manifestazioni collegate al Premio Letterario Nazionale Giuseppe Dessì;
g) promozione e organizzazione di concorsi letterari ed artistici con le istituzioni scolastiche in ambito territoriale, regionale e nazionale;
h) acquisizione, tutela, salvaguardia e conservazione del fondo librario e documentario già di proprietà dello scrittore Giuseppe Dessì;
i) istituzione presso la Fondazione di una biblioteca propria aperta al pubblico, di un centro di documentazione e di informazione dotato di personale qualificato, nonché di un parco giardino.
ART. 3
PATRIMONIO
La Fondazione è un’istituzione culturale senza scopo di lucro.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
1) dalla casa dello scrittore sita in Via Roma n. 65 Villacidro (Cagliari );
2) da una biblioteca specializzata e da un centro di documentazione sull’opera dello scrittore e sulla sua diffusione.
3) dal contributo annuale di € 74.000 (settantaquattromila) assegnati dalla Regione Autonoma della Sardegna per le spese di funzionamento e di gestione del progetto culturale;
4) da altri eventuali immobili limitrofi o comunque nel territorio comunale, necessari per lo svolgimento delle varie attività culturali che verranno programmate ed organizzate.
A tal fine la Fondazione è legittimata a ricevere donazione ed erogazione che possono contribuire ad incrementare il patrimonio ed a sviluppare le iniziative culturali e sociali.
ART. 4
ENTRATE
Le entrate sono costituite:
a) dal reddito (incremento di valore) del patrimonio;
b) dai contributi acquisiti a qualsiasi titolo da erogazioni dei fondatori, di enti e di terzi sostenitori;
c) dai proventi eventualmente derivanti dalle ricerche, studi ed altre iniziative svolte dalla Fondazione.
d) Tali entrate saranno integralmente destinate al raggiungimento delle finalità della Fondazione.
ART. 5
FONDATORI E SOSTENITORI
Il comitato direttivo può riconoscere il titolo di fondatore a coloro - persone o enti di fatto - che abbiano acquisito con atti concreti particolari benemerenze nel campo della cultura e contribuito a dare lustro alla Fondazione attraverso la divulgazione e la valorizzazione dell’opera dello scrittore dentro e fuori del territorio comunale.
Tali determinazioni dovranno essere assunte dal Comitato Direttivo con deliberazioni adottate all’unanimità.
ART. 6
ORGANI
Sono organi della Fondazione:
a) il Comitato Direttivo;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori;
ART. 7
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è composto da:
a) Sindaco del Comune di Villacidro o suo delegato;
b) 2 membri del Consiglio Comunale, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
c) 3 membri nominati dall’Assessore regionale competente in materia di beni culturali e ambientali, espressione qualificata delle istituzioni culturali del territorio;
d) Dalla signora Luisa Dessì o in mancanza da un rappresentante designato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari.
ART. 8
COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO
a) Nomina del Presidente;
b) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art.11 del presente statuto;
c) Cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell’ente;
d) Delibera l’approvazione del bilancio preventivo entro il mese di Novembre e del bilancio consuntivo entro il mese di Aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario;
e) Presenta annualmente una relazione annuale di merito e finanziaria ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. B della legge regionale n. 35 del 9.6.1989;
f) Autorizza il presidente ad assumere in gestione diretta le attività rientranti negli scopi statutari della fondazione;
g) Elabora il piano delle attività nel rispetto delle finalità culturali statutarie art. 2;
h) Promuove ed organizza iniziative culturali finalizzate alla conoscenza del patrimonio letterario sardo e in particolare dell’opera di G. Dessì:
i) Istituisce borse di studio mirate alla ricerca e allo studio della comunicazione letteraria, teatrale, artistica, destinate a laureati, a studiosi e a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, da assegnare con concorso pubblico;
j) Mantiene e cura i rapporti con la Giuria del Premio Letterario G. Dessì e ne coordina il funzionamento.
ART. 9
IL PRESIDENTE
Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza tra i suoi componenti.
Il Presidente della Fondazione è Presidente del Comitato direttivo.
Il Presidente della Fondazione:
a) Nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente;
b) propone al Comitato Direttivo la nomina di tre Revisori dei Conti;
c) convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo;
d) esegue le deliberazione del Comitato Direttivo;
e) sovrintende al funzionamento amministrativo della Fondazione;
f) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.
Il Presidente in qualità di rappresentante legale della Fondazione verso terzi e in giudizio, mantiene e cura i rapporti con le Istituzioni.
Il caso di assenza o impedimento viene sostituito ad ogni effetto e con gli stessi poteri dal Vice Presidente.
ART. 10
CONVOCAZIONE
Il Comitato Direttivo è convocato a domicilio dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente con atto formale, tramite lettera da recapitare a cura dell’Ufficio Postale 7 giorni antecedenti la data della riunione, con l’indicazione dettagliata dell’ordine del giorno. In casi d’urgenza la convocazione può avvenire con comunicazione telefonica.
La seduta è valida in presenza della maggioranza dei componenti assegnati, la validità degli atti assunti è deliberata dalla maggioranza dei presenti.
Il Comitato Direttivo tiene di norma una seduta per la deliberazione del Bilancio di previsione con allegato il piano annuale della attività e del Conto consuntivo; è convocato ogniqualvolta si ritiene opportuno, ovvero quando la metà più uno dei componenti ne facciano richiesta scritta motivata.
ART. 11
SEGRETARIO GENERALE
Il Consiglio Direttivo sceglie, fra persone estranee agli organismi della Fondazione, con l’incarico di curare l’esecuzione delle deliberazioni, un Segretario.
Al Segretario spetta, inoltre, di provvedere, sulla base delle direttive del Presidente, a quanto occorre per la ordinaria gestione della Fondazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, provvedendo alla redazione dei relativi verbali.
Entro i suddetti limiti il Consiglio Direttivo può conferirgli la facoltà di firma.
ART.12
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è costituita di cittadini, istituzioni pubbliche e private che condividono e accettano le norme e gli indirizzi della legge istitutiva e dello statuto della Fondazione.
Si diventa soci versando una quota da determinare in sede di Assemblea come contributo per sostenere e sviluppare le iniziative culturali che si vogliono realizzare.
L’Assemblea dei soci viene convocata due volte all’anno con avviso a domicilio almeno dieci giorni prima data della riunione.
L’Assemblea formula preventivamente proposte per la predisposizione del piano annuale delle attività culturali, esprime un parere in sede di consuntivo e di valutazione di fine esercizio.
ART. 13
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Comitato Direttivo; il Presidente deve essere iscritto all’Albo professionale di categoria e dotato di specifica competenza in materia economica, giuridica, amministrativa e contabile.
Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
I revisori partecipano alle sedute del Comitato Direttivo e collaborano nelle funzioni di indirizzo e di controllo:
• in sede di esame del bilancio previsionale e programmatico contribuendo alla definizione delle funzioni, dei programmi, dei progetti, dei servizi, delle risorse e degli interventi;
• nell’esame e successivo controllo del piano esecutivo e di gestione sia in termini di coerenza con gli indirizzi adottati sia in termini di realizzazione degli obiettivi e raggiungimento dei risultati;
• nell’esame preventivo delle variazioni di bilancio adottate in corso di esercizio e di assestamento generale.
Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.
Per quanto non contenuto nel presente articolo, si rimanda degli artt. 2403 e segg. Del Codice Civile.
ART. 14
DURATA DELLE CARICHE
Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
ART. 15
NORMA TRANSITORIA
Per quanto non contenuto nel presente Statuto si rimanda alla legge istitutiva regionale n. 35 del 9.06.1989.-
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